Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 29/12/2003 n. 387

- Per il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art. 9, comma 1, così recita: «1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purchè siano rispettate le regole tecniche nonchè le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto».

- Per il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, vedi note alle premesse. L'art. 16, comma 4, così recita: «4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali».

Art. 19. Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente Decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

1. Dal 1 gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, com-ma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio Decreto, il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente Decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del Decreto-Legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.

3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.

5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in otto anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.

6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il Decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente

art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.

7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con Decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.

10. Dall'attuazione del presente Decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attività produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli Note all'art. 20:

-Per il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art. 5, così recita: «Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato).

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonchè di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 6.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonchè la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'art. 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. Fino alla medesima data il gestore di cui all'art. 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme all'originale].

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione».

- Il Decreto-Legge 11 gennaio 2001, n. 1, reca: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina».

- La Legge 9 marzo 2001, n. 49, reca: «Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 11 gennaio 2001, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.».

- Per il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'art. 11, commi 3 e 5, vedi note all'art. 2.

-Per la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse. L'art. 5 così recita: «Art. 5 (Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili).

1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

 

Pagina 12/13 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional